Le agenzie di ricerca e selezione del personale sono soggetti che svolgono attività di consulenza per le direzioni aziendali, al fine di risolvere una specifica esigenza dell'organizzazione del committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima.
Nello specifico l’attività dell’agenzia si realizza attraverso:
- l'analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente;
- l' individuazione e definizione delle esigenze della stessa;
- la definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura ideale;
- la pianificazione e la realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali
di reclutamento;
- la valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi;
- la formazione della rosa di candidature maggiormente idonee;
- la progettazione e l'erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo;
- l'assistenza nella fase di inserimento dei candidati;
- la verifica e la valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati.
Definizione tratta da: [Dlgs. 276/03, art. 2,comma 1, lettera c] <<
Vedi operatori: RICERCA E SELEZIONE PERSONALE
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sabato 16 gennaio 2016
venerdì 15 gennaio 2016
Procedura Autorizzatoria
Entro 60 giorni dalla richiesta iscrizione all’albo delle Agenzie, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, previo accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari, rilascia l’autorizzazione provvisoria all’esercizio delle attività per le quali viene fatta richiesta, con contestuale iscrizione delle agenzie nel predetto albo. L’agenzia autorizzata, decorsi due anni, può richiedere l’autorizzazione a tempo indeterminato che, nei successivi 90 gg, può essere rilasciata subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell’attività svolta;
l’inutile decorso dei previsti termini comporta l’accettazione della domanda di autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminato;
l'obbligo delle agenzie autorizzate di comunicare alla autorità concedente, nonché alle regioni e alle province autonome competenti, gli spostamenti di sede, l’apertura delle filiali o succursali, la cessazione delle attività.
L’iscrizione all’albo come agenzia di ricerca e selezione, comporta automaticamente anche l’iscrizione come agenzia di supporto alla ricollocazione professionale. .
l’inutile decorso dei previsti termini comporta l’accettazione della domanda di autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminato;
l'obbligo delle agenzie autorizzate di comunicare alla autorità concedente, nonché alle regioni e alle province autonome competenti, gli spostamenti di sede, l’apertura delle filiali o succursali, la cessazione delle attività.
L’iscrizione all’albo come agenzia di ricerca e selezione, comporta automaticamente anche l’iscrizione come agenzia di supporto alla ricollocazione professionale. .
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martedì 12 gennaio 2016
Requisiti Giuridici e Finanziari
Per iscriversi all’Albo delle Agenzie per il lavoro ed ottenere l’autorizzazione dal Ministero del Lavoro a svolgere l’attività di intermediazione è richiesto:
costituzione dell’Agenzia nella forma di Società di capitali o cooperativa o consorzio di cooperative;
sede legale o dipendenza nel territorio italiano o di altro stato membro della U.E.;
disponibilità di uffici idonei e presenza di competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali;
assenza di condanne penali per amministratori, direttori generali, dirigenti muniti di rappresentanza e soci accomandatari;
interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro ed invio all’autorità concedente di ogni informazione strategica;
organizzazione delle agenzie polifunzionali in distinte divisioni operative, gestite con strumenti di contabilità analitica;
rispetto del diritto dei lavoratori alla diffusione dei dei propri dati nell’ambito da essi stessi indicati.
... inoltre è richiesto:
l’acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
l’indicazione della ricerca e selezione del personale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.
costituzione dell’Agenzia nella forma di Società di capitali o cooperativa o consorzio di cooperative;
sede legale o dipendenza nel territorio italiano o di altro stato membro della U.E.;
disponibilità di uffici idonei e presenza di competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali;
assenza di condanne penali per amministratori, direttori generali, dirigenti muniti di rappresentanza e soci accomandatari;
interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro ed invio all’autorità concedente di ogni informazione strategica;
organizzazione delle agenzie polifunzionali in distinte divisioni operative, gestite con strumenti di contabilità analitica;
rispetto del diritto dei lavoratori alla diffusione dei dei propri dati nell’ambito da essi stessi indicati.
... inoltre è richiesto:
l’acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
l’indicazione della ricerca e selezione del personale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.
domenica 10 gennaio 2016
Accreditamento Regionale
L’accreditamento è il provvedimento mediante il quale le Regioni riconoscono ad un operatore, pubblico o privato, l’idoneità a erogare i servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento, e di partecipare attivamente alla rete dei servizi per il mercato del lavoro.
Le Regioni pertanto, istituiscono appositi elenchi per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati, rispettando i seguenti principi:
garanzia della libera scelta dei cittadini, nell'ambito di una rete di operatori qualificati;
standard omogenei a livello nazionale per l'accertamento dello stato di disoccupazione e per il monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;
costituzione negoziale di reti di servizio ai fini dell'ottimizzazione delle risorse;
obbligo della interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro
raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione.
Le Regioni pertanto, istituiscono appositi elenchi per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati, rispettando i seguenti principi:
garanzia della libera scelta dei cittadini, nell'ambito di una rete di operatori qualificati;
standard omogenei a livello nazionale per l'accertamento dello stato di disoccupazione e per il monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;
costituzione negoziale di reti di servizio ai fini dell'ottimizzazione delle risorse;
obbligo della interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro
raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione.
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sabato 9 gennaio 2016
Regime di Autorizzazione e di Accreditamento
Con la riforma del mercato del lavoro, l’intervento degli operatori privati nel mercato del lavoro è ora regolato attraverso regimi di autorizzazione e accreditamento.
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